Il Decreto Legge 63/2013, apporta una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 192/2005 (Decreto sul rendimento energetico degli edifici) e introduce nuove norme in tema di certificazione energetica riscrivendo completamente le previsioni e gli adempimenti relativi alla documentazione che certifica le prestazioni energetiche degli edifici
Attestato di prestazione energetica
L'art. 2 del D.L. introduce l'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio, definito come "il documento, redatto nel rispetto delle norme e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica".
L'attestato di certificazione energetica (ACE) viene, quindi, soppresso in favore dell'APE.
Criteri generali e metodologia di calcolo
Il D.L. stabilisce che nuovi criteri di calcolo (in relazione a quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE) saranno definiti attraverso specifici decreti che terranno conto delle normative tecniche UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN.
Sul punto, per evitare vuoti normativi, il Ministero con Circolare del 28 giugno scorso ha precisato che (i) i nuovi decreti sulla metodologica conterranno solo degli aggiornamenti della disciplina tecnica attualmente in vigore e che (ii) nelle more dell'aggiornamento continueranno ad applicarsi le norme contenute nel DPR 59/2009.
Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) degli edifici è sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE). L'APE deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari:
- costruiti / o sottoposti a ristrutturazioni importanti;
- venduti;
- locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m² (250 m² dal 2015).
Nei contratti di compravendita e nei nuovi contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'APE.
L'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio; in particolare, l'APE per più unità immobiliari può essere prodotto solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso e siano servite dallo stesso impianto termico (se presente).
L'APE ha validità di 10 anni dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
L'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE; comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'unita' immobiliare, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
Sanzioni amministrative
Per il mancato rilascio dell'APE per un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione importante, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
In caso di mancata redazione di APE per edifici o unità immobiliari per un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro.
Norme transitorie
In attesa dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono le seguenti:
- raccomandazione CTI 14/2013
- UNI/TS 11300 - Parte 1 (determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale)
- UNI/TS 11300 - Parte 2 (determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione)
- UNI/TS 11300 - Parte 3 (determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva)
- UNI/TS 11300 - Parte 4 (utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria)